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  News:
  20.4.11
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA CREDITO D'IMPOSTA - Il mio quesito riguarda il credito di imposta scaturente dall'acquisto al 50% di prima casa tra marito e moglie, assoggettato ad imposta di registro, la successiva vendita dello stesso immobile e il riacquisto, nei termini sempre di una prima casa in regime di Iva, sempre al 50 per cento. Volevo sapere se per le compensazioni dall' anno d'imposta successivo è da considerare il 50% per coniuge o è possibile che anche un solo coniuge compensi integralmente?
  20.4.11
REGIME DEI MINIMI - Un medico svolge attività extramenia con un volume di prestazioni pari a circa € 6.000,00 nell'anno precedente quindi naturalmente inquadrabile nel regime dei minimi. Sino al settembre 2010 ha emesso le fatture con l'indicazione che l'operazione era esente ai sensi dell'articolo 10. comma 1. n. 18. del Dpr 633/1972 e solo successivamente ha indicato anche, che l'operazione veniva effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della legge 204/2007 (o l'una o l'altra!!!).L'Agenzia delle entrate nella sua circolare n. 7/E del 2008, al punto 3.2, privilegia il comportamento concludente del contribuente, permettendo di sanare quegli errori commessi dalle incertezze che in quel momento, le novità introdotte dai commi dal 96 al 117, potevano determinare sulle prime fatture emesse. Veniva però anche precisato che lo stesso comportamento concludente non veniva accettato qualora fosse stato esercitato il diritto alla rivalsa dell'iva e liquidata l'imposta periodica. Nel caso di specie vi è esenzione totale all'imposta indiretta, ma ai fini dell'Irpef, nella considerazione che l'imposta sostitutiva è più vantaggiosa rispetto a quella che potrebbe scaturire dalla dichiarazione dei redditi, la situazione si presta ad aggressioni da parte del Fisco. Ora con la considerazione che si potrebbe formalmente correggere quanto indicato barrando l'indicazione errata, si chiede se tale comportamento possa ritenersi concludente.
  20.4.11
Contributi, dimissioni e licenziamenti: le ultime sentenze della Cassazione
  20.4.11
Scelta sulla cedolare secca: tutto pronto per procedere
  20.4.11
MINIMI IN USCITA E BENI STRUMENTALI Riporto perdite in 5 anni solo per acquisti ante 2010
CONVENZIONE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
 

Il dott. Adriano Corsetti, effettua consulenza del lavoro e fiscale da molti anni presso la A.N.A.C.I. provinciale di Roma, a favore degli amministratori di condominio.
A tal fine, ha sviluppato con i professionisti di questo settore, una convenzione mirata e dipendente dal numero dei cedolini paga che si intendono affidare allo studio, e dall’iscrizione o meno dell’amministratore in categorie di associazioni quali a titolo di esempio ANACI, ANAMMI, AIAC, UNAI, FNA, ARA, che permette loro di usufruire di servizi particolari quali :

cedolini paga con numerazione di studio e logo I.N.A.I.L. inviati in formato .pdf direttamente via email all’amministrazione con password riservata
• predisposizione ed invio telematico DM10 ed EMENS a cura dello studio
• modelli F24 in formato pdf in triplice copia per il pagamento di irpef ed inps pronti per essere stampati e pagati inviati via email
sezione dedicata personale, protetta da password, sul sito internet dello studio, dove consultare e stampare in qualsiasi momento, direttamente dall’amministratore e senza passare dallo studio, tutti i documenti più importanti (dichiarazioni annuali I.N.A.I.L, dichiarazioni MOD.770, modelli CUD etc.)

Lo studio, inoltre, fornisce agli amministratori una consulenza mirata e qualificata frutto di anni di consolidata esperienza nel settore.
A favore degli amministratori di condominio lo studio, ha predisposto anche una apposita convenzione per l’espletamento della contabilità fiscale propria degli amministratori che prevede la tenuta e compilazione dei registri acquisti, parcelle, incassi e pagamenti, liquidazioni periodiche ed annuali I.V.A., situazioni economiche semestrali, dichiarazioni annuali redditi, quadri AC e studi di settore.
Si eseguono, infine, a favore degli immobili amministrati dagli amministratori di condominio, la compilazione e l’invio telematico delle dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta (modelli 770).

Per ogni ulteriore informazione e per la richiesta di un preventivo professionale in relazione ai servizi convenzionati, è possibile alternativamente contattare lo studio ai numeri.

 
oppure compilare il form sottostante:
 
Nome amministratore :
Cognome amministratore:
Iscrizione presso associazioni di categoria : Si No
Se sì quale?
 
Numero condomini con dipendenti amministrati:
Numero dipendenti amministrati:
Email dove di desidera ricevere l’offerta professionale:
 
Interessato anche alla tenuta della propria contabilità fiscale? Si No
Se sì in quale forma?
Volume affari annuo:
 
Interessato anche alla dichiarazione modello 770 per i condomini amministrati : Si No
Se sì per quanti edifici di condominio?
   
 
 
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